Iniziativa popolare federale 'Per una custodia di bambini complementare alla famiglia che sia di qualità e a prezzi abbordabili per tutti (Iniziativa sugli asili nido)'

La Costituzione federale1  è modificata come segue:

Art. 116a Custodia di bambini complementare alla famiglia
1 I Cantoni provvedono a un’offerta sufficiente e adeguata ai bisogni in materia di custodia istituzionale di bambini complementare alla famiglia.
2 L’offerta è accessibile a tutti i bambini, dai tre mesi di età sino alla fine dell’istruzione scolastica di base. Deve contribuire al benessere del bambino e alla conciliabilità tra lavoro e famiglia e deve essere definita in funzione dei bisogni dei genitori.
3 Il personale che si occupa dei bambini deve disporre della necessaria formazione ed essere retribuito in modo corrispondente. Le sue condizioni di lavoro devono consentire un accudimento di qualità.
4 La Confederazione assume i due terzi dei costi. I Cantoni possono prevedere che i genitori partecipino ai costi secondo la loro capacità economica. Complessivamente la partecipazione dei genitori non può eccedere il 10 per cento del loro reddito.
5 La Confederazione può stabilire principi. 

Art. 197 n. 132 
13. Disposizione transitoria dell’articolo 116a (Custodia di bambini complementare alla famiglia)
Le disposizioni di esecuzione dell’articolo 116a entrano in vigore entro cinque anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. 

RS 101
Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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Ultima modifica 27.03.2024 11:48

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