Iniziativa popolare federale 'Per la protezione dei bambini vitali al di fuori dell’utero materno (Iniziativa Salvare i bambini vitali)'

La Costituzione federale1 è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 4
4 La legge prevede provvedimenti per la protezione della vita umana, in particolare anche prima della nascita.

Art. 197 n. 132
13. Disposizione transitoria dell’art. 10 cpv. 4 (Provvedimenti per la protezione della vita umana, in particolare anche prima della nascita)

1 Tutte le disposizioni che autorizzano l’interruzione della gravidanza allorché il bambino è in grado di respirare fuori dall’utero materno, eventualmente mediante provvedimenti di medicina intensiva, decadono tre mesi dopo l’accettazione dell’articolo 10 capoverso 4 da parte del Popolo e dei Cantoni.
2 Sono eccettuate le gravidanze che comportano per la donna incinta un pericolo di morte acuto non altrimenti evitabile.

1 RS 101
2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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Ultima modifica 26.04.2024 8:28

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