Iniziativa popolare federale 'Vivere dignitosamente – Per un reddito di base incondizionato finanziariamente sostenibile'

La Costituzione federale1 è modificata come segue:

Art. 110a  Reddito di base incondizionato

1 La Confederazione garantisce alle persone domiciliate in Svizzera un reddito di base incondizionato. Esso deve consentire di condurre un’esistenza dignitosa in seno alla famiglia e alla società, di partecipare alla vita pubblica e di impegnarsi per il bene comune.

2 Il reddito di base è concepito in modo da contribuire a preservare e sviluppare le assicurazioni sociali.

3 La legge disciplina l’importo e il versamento del reddito di base.

4 Disciplina inoltre il finanziamento del reddito di base. Tutti i settori economici contribuiscono solidalmente a tale finanziamento sulla base dei propri proventi. In particolare sono tassati adeguatamente il settore finanziario e le imprese del settore tecnologico ed è sgravata l’attività lucrativa.

Art. 197 n. 132

13. Disposizione transitoria dell’art. 110a (Reddito di base incondizionato)

L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 110a entro cinque anni dall’accettazione di tale articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.

La legge disciplina il coordinamento del reddito di base incondizionato con le prestazioni delle assicurazioni sociali esistenti nonché gli eventuali adeguamenti di tali prestazioni.

Stabilisce in che misura il reddito di base incondizionato può essere versato a persone non domiciliate in Svizzera. 

Per assicurare il finanziamento attraverso i proventi di tutti i settori economici, la Confederazione tassa adeguatamente in particolare:

a. le transazioni del settore finanziario;

b. le cifre d’affari delle imprese del settore tecnologico; e

c. i redditi da capitale.

A tal fine la Confederazione rende nota la somma totale dei redditi delle persone fisiche e la somma totale degli utili delle persone giuridiche.

La Banca nazionale svizzera pubblica dati sulla totalità del traffico scritturale dei pagamenti, inclusi i giroconti, i pagamenti interbancari e quelli intrabancari e i pagamenti effettuati mediante nuove tecnologie.

1 RS 101
2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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