La Costituzione federale1 è modificata come segue:
Art. 110a Reddito di base incondizionato
1 La Confederazione garantisce alle persone domiciliate in Svizzera un reddito di base incondizionato. Esso deve consentire di condurre un’esistenza dignitosa in seno alla famiglia e alla società, di partecipare alla vita pubblica e di impegnarsi per il bene comune.
2 Il reddito di base è concepito in modo da contribuire a preservare e sviluppare le assicurazioni sociali.
3 La legge disciplina l’importo e il versamento del reddito di base.
4 Disciplina inoltre il finanziamento del reddito di base. Tutti i settori economici contribuiscono solidalmente a tale finanziamento sulla base dei propri proventi. In particolare sono tassati adeguatamente il settore finanziario e le imprese del settore tecnologico ed è sgravata l’attività lucrativa.
Art. 197 n. 132
13. Disposizione transitoria dell’art. 110a (Reddito di base incondizionato)
1 L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 110a entro cinque anni dall’accettazione di tale articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.
2 La legge disciplina il coordinamento del reddito di base incondizionato con le prestazioni delle assicurazioni sociali esistenti nonché gli eventuali adeguamenti di tali prestazioni.
3 Stabilisce in che misura il reddito di base incondizionato può essere versato a persone non domiciliate in Svizzera.
4 Per assicurare il finanziamento attraverso i proventi di tutti i settori economici, la Confederazione tassa adeguatamente in particolare:
a. le transazioni del settore finanziario;
b. le cifre d’affari delle imprese del settore tecnologico; e
c. i redditi da capitale.
5 A tal fine la Confederazione rende nota la somma totale dei redditi delle persone fisiche e la somma totale degli utili delle persone giuridiche.
6 La Banca nazionale svizzera pubblica dati sulla totalità del traffico scritturale dei pagamenti, inclusi i giroconti, i pagamenti interbancari e quelli intrabancari e i pagamenti effettuati mediante nuove tecnologie.