iniziatiava popolare per la riorganizzazione del Consiglio nazionale

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

I cittadini svizzeri sottoscritti, aventi diritto di voto, domandano, mediante iniziativa popolare, che gli articoli 72, 73 e 75 della Costituzione federale relativi all'elezione del Consiglio Nazionale, siano redatti come segue:

Art. 72

Il Consiglio Nazionale si compone dei deputati del popolo svizzero. Per ogni 30 000 anime di popolazione viene eletto un membro. Ogni frazione maggiore di 15 000 anime è computata per 30 000.

Ogni Cantone e, dove i Cantoni sono separati, ognuna delle parti del Cantone elegge per meno un membro.

Art. 73.

Le elezioni pel Consiglio Nazionale sono dirette. Esse hanno luogo secondo il sistema proporzionale; non è ammesso il cumulo stampato in anticipazione di certi candidati.

Ogni Cantone forma un circondario elettorale.

Art. 75.

Eleggibile a membro del Consiglio Nazionale è ogni cittadino svizzero di stato secolare avente diritto di voto.

Ogni cittadino però, che abbia fatto parte del Consiglio Nazionale durante 12 anni deve ritirarsi e non è rieleggibile al Consiglio Nazionale per le due legislature successive.

Prima delle elezioni, si farà noto, mediante pubblicazione ufficiale, quale professione e, dato il caso, quali mandati d'amministratore eserciti il candidato; le società dipendenti da imprese straniere devono essere designate come tali.

Disposizioni transitorie

Art. 1. Entro tre mesi dall'accettazione di questa modificazione costituzionale nella votazione popolare, si procederà ad una rielezione del Consiglio Nazionale.

Art. 2. Nella prima sessione successiva alla rielezione del Consiglio Nazionale si procederà ad una rielezione integrale del Consiglio federale.

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Ultima modifica 03.12.2024 12:08

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