Iniziativa popolare federale 'Vivere meglio la pensione (Iniziativa per una 13esima mensilità AVS)'

La Costituzione federale1 è modificata come segue:

Art. 197 n. 122
12. Disposizione transitoria dell’art. 112 (Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità)

1 I beneficiari di una rendita di vecchiaia hanno diritto a un supplemento annuo pari a un dodicesimo della loro rendita annua.

2 Il diritto al supplemento annuo nasce al più tardi all’inizio del secondo anno civile che segue l’accettazione della presente disposizione da parte del Popolo e dei Cantoni.

3 La legge assicura che il supplemento annuo non comporti né la riduzione delle prestazioni complementari né la perdita del diritto a tali prestazioni.

1 RS 101
2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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Ultima modifica 29.10.2024 13:04

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