Iniziativa popolare federale 'Per una telefonia mobile compatibile con la salute e a basso consumo energetico'

La Costituzione federale1 è modificata come segue:

Art. 118 cpv. 2 lett. d

2 [La Confederazione] Emana prescrizioni su:

d. la protezione dalle radiazioni non ionizzanti; in merito alle radiazioni prodotte dalla telefonia mobile o alle radiazioni a microonde, la legge disciplina quanto segue:

1. i valori limite dell’impianto di 4–6 volt per metro iscritti nell’ordinanza del 23 dicembre 19992 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti non possono essere aumentati, nemmeno a seguito di nuove procedure di misurazione,

2. la fornitura di telefonia mobile e Internet deve essere distinta tra fornitura per l’esterno e quella per l’interno; la prestazione e di conseguenza anche il consumo di elettricità delle antenne di telefonia mobile e delle reti locali senza filo è da ridurre affinché le emissioni non attraversino più l’attenuazione degli edifici; all’interno degli edifici i dati non sono trasmessi via onde elettromagnetiche ma attraverso fibre ottiche o cavi coassiali,

3. in relazione alla protezione dalle radiazioni non ionizzanti, la legge si attiene esplicitamente ai diritti fondamentali quali la protezione della propria abitazione, il diritto all’integrità fisica e psichica e la libertà di movimento, secondo gli articoli 13 capoverso 1 e 10 capoverso 2,

4. la legge disciplina anche le fonti private di radiazione ad alta frequenza all’interno degli edifici, al fine di evitare che le onde elettromagnetiche passino in locali vicini,

5. la Confederazione, tramite gli istituti di formazione e il sistema sanitario, informa in modo esaustivo la popolazione sui rischi per la salute dovuti alle radiazioni non ionizzanti, sulle possibili misure di protezione e sui sintomi di elettrosensibilità,

6. la Confederazione rileva ai sensi dell’articolo 65 capoverso 1 dati concernenti le radiazioni non ionizzanti e il quadro clinico di elettrosensibilità: questi dati devono essere significativi riguardo alla sintomatologia individuale,

7. i luoghi in cui sono collocate antenne emittenti non visibili sono contrassegnati e i dati delle antenne sono pubblicati,

8. se pianificano nuovi impianti che emettono radiazioni elettromagnetiche o pianificano un aumento della potenza di impianti esistenti, le ditte di telecomunicazione necessitano del consenso scritto degli abitanti residenti nel raggio di 400 metri,

9. esperti indipendenti sono autorizzati a misurare senza preavviso le immissioni elettromagnetiche e comparare i loro dati con quelli delle ditte di telecomunicazione; questi dati sono pubblicati in forma sinottica entro una settimana su una piattaforma della Confederazione,

10. in tutti i mezzi di trasporto pubblici è disponibile un gruppo di posti a sedere contrassegnati in cui è vietato l’uso di apparecchi elettronici,

11. le persone con sintomi di elettrosensibilità hanno accesso gratuitamente a consultori indipendenti,

12. i locali negli edifici pubblici, quali scuole dell'infanzia, scuole e istituti di formazione superiore, negli edifici comunali, negli ospedali, nelle case per anziani, per disabili e di cura sono allestiti in modo che non vi siano radiazioni elettromagnetiche.

Articolo 197 n. 123
12. Disposizione transitoria dell’art. 118 cpv. 2 lett. d (Protezione dalle radiazioni non ionizzanti)

L’articolo 118 capoverso 2 lettera d è da attuare entro due anni dalla sua accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni. La Confederazione, le ditte di telecomunicazione, gli utilizzatori di apparecchi e i Cantoni partecipano ai costi occasionati dai cambiamenti perseguiti.

1 RS 101
2 RU 2000 213, 2007 4477, 2008 2809, 2009 3565, 2016 1135, 2019 1491
3 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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