La Costituzione federale1 è modificata come segue:
Art. 121b Aiuto sul posto nel settore dell’asilo
1 In collaborazione con altri Paesi la Svizzera istituisce all’estero zone di protezione nelle quali le persone del settore dell’asilo possano trovare alloggio, assistenza e protezione nel loro Paese di provenienza o il più vicino possibile allo stesso. La Confederazione fornisce contributi finanziari a progetti di aiuto in queste zone di protezione.
2 Le persone del settore dell’asilo non possono scegliere autonomamente il luogo di soggiorno né il Paese di destinazione. Ottengono protezione in un Paese loro attribuito.
3 Le persone che presentano una domanda d’asilo in Svizzera sono:
a. in primo luogo rinviate in un Paese di transito sicuro, sempreché vi siano corrispondenti trattati internazionali quali accordi di riammissione;
b. in secondo luogo trasferite in una zona di protezione dove rimangono fintanto che la loro identità sia stata accertata e possano tornare nel loro Paese di provenienza o siano riconosciute come rifugiati da uno Stato terzo o dalla Svizzera e vi siano ammesse;
c. in terzo luogo trasferite in un centro della Confederazione per richiedenti l’asilo; fino al passaggio in giudicato della decisione sulla loro domanda d’asilo soggiornano in luoghi che consentono di controllare in ogni momento dove si trovano.
4 I fondi destinati al settore dell’asilo sono impiegati in linea di massima all’estero, in zone di protezione o altrove, per progetti di aiuto grazie ai quali è possibile aiutare sul posto molte più persone che non in Svizzera. In Svizzera le persone del settore dell’asilo beneficiano esclusivamente di prestazioni in natura, fino a quando possono sopperire autonomamente alle proprie necessità.
1 RS 101