La Costituzione federale1 è modificata come segue:
Art. 14a Protezione dei minori e degli adulti
1 Se una persona è o diviene incapace di discernimento oppure incapace di agire, i suoi congiunti, nell’ordine di priorità seguente, hanno il diritto di provvedere alla cura di tale persona e dei suoi interessi patrimoniali nonché di rappresentarla nelle sue relazioni giuridiche:
a. il coniuge o il partner registrato;
b. i parenti di primo grado;
c. i parenti di secondo grado;
d. il convivente di fatto.
2 Chi ha la capacità di agire può, per il caso in cui divenga incapace di discernimento o incapace di agire, senza la partecipazione né il consenso delle autorità e nella forma del testamento:
a. modificare l’ordine di priorità di cui al capoverso 1; o
b. incaricare una o più persone fisiche o giuridiche di provvedere alla cura della propria persona o dei propri interessi patrimoniali oppure di rappresentarlo nelle relazioni giuridiche.
3 La modifica o l’incarico secondo il capoverso 2 è preminente sul diritto di cui al capoverso 1.
4 Soltanto un giudice nell’ambito di un procedimento ordinario può accertare l’incapacità di discernimento o l’incapacità di agire nonché revocare o limitare i diritti di cui ai capoversi 1 e 2. La legge disciplina i particolari.
Art. 197 n. 122
12. Disposizione transitoria dell’art. 14a (Protezione dei minori e degli adulti)
1 L’articolo 14a entra in vigore contemporaneamente alle disposizioni d’esecuzione.
2 Se le pertinenti disposizioni legislative non entrano in vigore entro due anni dall’accettazione dell’articolo 14a da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni d’esecuzione; queste si applicano fino all’entrata in vigore delle disposizioni legislative.
1 RS 101
2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.