La Costituzione federale1 è modificata come segue:
Art. 41 cpv. 1 lett. g
1 A complemento della responsabilità e dell’iniziativa private, la Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché:
g. i fanciulli e gli adolescenti siano aiutati nel loro sviluppo, cosicché diventino persone indipendenti e socialmente responsabili, e sostenuti nella loro integrazione sociale, culturale e politica, e ne sia promossa la salute.
Art. 118 cpv. 2 lett. b
2 Emana prescrizioni su:
b. la lotta contro malattie trasmissibili, fortemente diffuse o maligne dell’uomo e degli animali; vieta in particolare ogni forma di pubblicità per i prodotti del tabacco che raggiunge fanciulli e adolescenti;
Art. 197 n. 122
12. Disposizione transitoria dell’art. 118 cpv. 2 lett. b (Protezione della salute)
L’Assemblea federale adotta le disposizioni legislative di esecuzione entro tre anni dall’accettazione dell’articolo 118 capoverso 2 lettera b da parte del Popolo e dei Cantoni.
1 RS 101
2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.