Iniziativa popolare federale 'Per un’immigrazione moderata (Iniziativa per la limitazione)'

La Costituzione federale1 è modificata come segue:

Art. 121b Immigrazione senza libera circolazione delle persone

1 La Svizzera disciplina autonomamente l’immigrazione degli stranieri.

2 Non possono essere conclusi nuovi trattati internazionali o assunti altri nuovi obblighi internazionali che accordino una libera circolazione delle persone a cittadini stranieri.

3 I trattati internazionali e gli altri obblighi internazionali in vigore non possono essere adeguati o estesi in modo tale da contraddire ai capoversi 1 e 2.

Art. 197 n. 122
12. Disposizione transitoria dell’art. 121b (Immigrazione senza libera circolazione delle persone)

1 Occorre condurre negoziati affinché l’Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone cessi di essere in vigore entro dodici mesi dall’accettazione dell’articolo 121b da parte del Popolo e dei Cantoni.

2 Se tale obiettivo non è raggiunto, nei 30 giorni successivi il Consiglio federale denuncia l’Accordo di cui al capoverso 1.

1 RS 101
2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.
3 RS 0.142.112.681; RU 2002 1529

Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 19.04.2024 0:06

Inizio pagina