La Costituzione federale1 è modificata come segue:
Art. 127a Imposizione del reddito da capitale e del reddito da lavoro
1 La parte del reddito da capitale che eccede l’importo stabilito dalla legge è imponibile in ragione del 150 per cento.
2 Il gettito supplementare risultante dall’imposizione in ragione del 150 per cento invece che del 100 per cento della parte del reddito da capitale di cui al capoverso 1 è destinato alla riduzione dell’imposizione delle persone con redditi da lavoro bassi o medi o a uscite a titolo di riversamento in favore del benessere sociale.
3 La legge disciplina i particolari.
1 RS 101