La Costituzione federale1 è modificata come segue:
Art. 121b Priorità dei lavoratori indigeni in caso di disoccupazione elevata
1 La Svizzera limita l’accesso degli stranieri al mercato del lavoro non appena la disoccupazione in Svizzera, secondo la definizione dell’Organizzazione internazionale del lavoro, supera il 3,2 per cento.
2 Durante il periodo in cui l’accesso degli stranieri al mercato del lavoro è limitato, possono essere assunte in Svizzera soltanto persone che sono domiciliate in Svizzera e:
a. hanno la cittadinanza svizzera;
b. hanno frequentato l’ultimo anno dell’istruzione scolastica di base obbligatoria in Svizzera;
c. hanno terminato una formazione professionale di base in Svizzera o gli studi in una scuola universitaria svizzera;
d. hanno diritto o hanno avuto diritto a un’indennità di disoccupazione in Svizzera; oppure
e. il cui reddito netto convenuto al momento della firma del contratto di lavoro è almeno il doppio del valore del reddito disponibile equivalente medio in Svizzera ponderato secondo la scala d’equivalenza più recente dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.
3 Se in una professione secondo la legislazione sulla formazione professionale o in una professione per la quale sono necessari studi presso una scuola universitaria la disoccupazione è inferiore all’1,0 per cento secondo i dati della Segreteria di Stato dell’economia, il Consiglio federale può, su richiesta, stabilire un contingente di permessi di lavoro per stranieri che dimostrano di avere assolto tale formazione professionale o tali studi.
4 La Svizzera promuove prioritariamente la formazione continua e la riqualificazione professionale delle persone in cerca d’impiego domiciliate in Svizzera.
5 Non possono essere conclusi trattati internazionali che contraddicono al presente articolo.
Art. 197 n. 122
12. Disposizione transitoria dell’art. 121b (Priorità dei lavoratori indigeni in caso di disoccupazione elevata)
1 Se dopo l’accettazione dell’articolo 121b da parte del Popolo e dei Cantoni la disoccupazione supera il valore percentuale di cui all’articolo 121b capoverso 1, l’accesso degli stranieri al mercato del lavoro è limitato con effetto immediato.
2 L’Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone è denunciato tre mesi dopo l’entrata in vigore dell’articolo 121b, sempreché non sia stato reso conforme a tale articolo o non sia già stato denunciato.
1 RS 101
2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.
3 RS 0.142.112.681