Iniziativa popolare federale 'Priorità ai lavoratori indigeni'

La Costituzione federale1 è modificata come segue:

Art. 121b         Priorità dei lavoratori indigeni in caso di disoccupazione elevata

1 La Svizzera limita l’accesso degli stranieri al mercato del lavoro non appena la disoccupazione in Svizzera, secondo la definizione dell’Organizzazione internazionale del lavoro, supera il 3,2 per cento.

2 Durante il periodo in cui l’accesso degli stranieri al mercato del lavoro è limitato, possono essere assunte in Svizzera soltanto persone che sono domiciliate in Svizzera e:

a. hanno la cittadinanza svizzera;

b. hanno frequentato l’ultimo anno dell’istruzione scolastica di base obbligatoria in Svizzera;

c. hanno terminato una formazione professionale di base in Svizzera o gli studi in una scuola universitaria svizzera;

d. hanno diritto o hanno avuto diritto a un’indennità di disoccupazione in Svizzera; oppure

e. il cui reddito netto convenuto al momento della firma del contratto di lavoro è almeno il doppio del valore del reddito disponibile equivalente medio in Svizzera ponderato secondo la scala d’equivalenza più recente dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.

3 Se in una professione secondo la legislazione sulla formazione professionale o in una professione per la quale sono necessari studi presso una scuola universitaria la disoccupazione è inferiore all’1,0 per cento secondo i dati della Segreteria di Stato dell’economia, il Consiglio federale può, su richiesta, stabilire un contingente di permessi di lavoro per stranieri che dimostrano di avere assolto tale formazione professionale o tali studi.

4 La Svizzera promuove prioritariamente la formazione continua e la riqualificazione professionale delle persone in cerca d’impiego domiciliate in Svizzera.

5 Non possono essere conclusi trattati internazionali che contraddicono al presente articolo.

Art. 197 n. 122

12. Disposizione transitoria dell’art. 121b (Priorità dei lavoratori indigeni in caso di disoccupazione elevata)

1 Se dopo l’accettazione dell’articolo 121b da parte del Popolo e dei Cantoni la disoccupazione supera il valore percentuale di cui all’articolo 121b capoverso 1, l’accesso degli stranieri al mercato del lavoro è limitato con effetto immediato.

2 L’Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone è denunciato tre mesi dopo l’entrata in vigore dell’articolo 121b, sempreché non sia stato reso conforme a tale articolo o non sia già stato denunciato.

1 RS 101

2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

3 RS 0.142.112.681

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Ultima modifica 27.03.2024 11:48

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