La Costituzione federale1 è modificata come segue:
Art. 90 Energia nucleare
1 L’esercizio di centrali nucleari destinate alla produzione di energia elettrica o calore è vietato. Alle persone giuridiche svizzere di diritto privato o pubblico non è consentito costruire centrali nucleari all’estero allo scopo di rifornire il mercato energetico svizzero o partecipare al finanziamento della loro costruzione.
2 La legislazione di esecuzione si fonda sull’articolo 89 capoversi 2 e 3; è imperniata sull’utilizzazione efficiente e parsimoniosa dell’energia, in particolare sull’utilizzazione delle energie rinnovabili.
Art. 197 n. 122
12. Disposizione transitoria dell’art. 90 (Energia nucleare)
1 Le centrali nucleari esistenti sono messe definitivamente fuori esercizio come segue:
- la centrale nucleare di Gösgen nel 2024, la centrale nucleare di Leibstadt nel 2029;
- la centrale nucleare di Beznau 1, la centrale nucleare di Beznau 2 e la centrale nucleare di Mühleberg: un anno dopo l’accettazione della modifica dell’articolo 90 da parte del Popolo e dei Cantoni.
2 Se la centrale nucleare non è messa fuori esercizio entro il termine di cui al capoverso 1, il Consiglio federale emana le relative disposizioni di esecuzione entro un anno mediante ordinanza.
3 È fatta salva la messa fuori esercizio definitiva di un reattore nucleare per motivi di sicurezza.
1 RS 101
2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.