La Costituzione federale1 è modificata come segue:
Art. 117c2 Cure infermieristiche
1 La Confederazione e i Cantoni riconoscono e promuovono le cure infermieristiche come componente importante dell’assistenza sanitaria e provvedono affinché tutti abbiano accesso a cure infermieristiche sufficienti e di qualità.
2 Assicurano che sia disponibile un numero di infermieri diplomati sufficiente per coprire il crescente fabbisogno e che gli operatori del settore delle cure infermieristiche siano impiegati conformemente alla loro formazione e alle loro competenze.
Art. 197 n. 123
12. Disposizione transitoria dell’art. 117c (Cure infermieristiche)
1 Nell’ambito delle sue competenze, la Confederazione emana disposizioni di esecuzione concernenti:
a. la definizione delle cure infermieristiche dispensate da infermieri a carico delle assicurazioni sociali:
1. sotto la propria responsabilità,
2. su prescrizione medica;
b. l’adeguata remunerazione delle cure infermieristiche;
c. condizioni di lavoro adeguate alle esigenze che devono soddisfare gli operatori del settore delle cure infermieristiche;
d. le possibilità di sviluppo professionale degli operatori del settore delle cure infermieristiche.
2 L’Assemblea federale adotta le disposizioni legislative di esecuzione entro quattro anni dall’accettazione dell’articolo 117c da parte del Popolo e dei Cantoni. Entro diciotto mesi dall’accettazione dell’articolo 117c da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale prende provvedimenti efficaci per ovviare alla mancanza di infermieri diplomati; tali provvedimenti hanno effetto fino all’entrata in vigore delle disposizioni legislative di esecuzione.
1 RS 101
2 La numerazione definitiva del presente articolo sarà stabilita dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare; la Cancelleria federale coordinerà la numerazione con le disposizioni vigenti al momento dell’accettazione del presente articolo da parte del Popolo e dei Cantoni e procederà agli adeguamenti necessari in tutto il testo dell’iniziativa.
3 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.