L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:
Al fine di evitare un impiego abusivo della clausola d'urgenza applicata ai decreti federali, i sottoscritti cittadini svizzeri aventi diritto di voto chiedono che l'Art. 89 della Costituzione federale venga riformato come segue:
Art. 89
Per le leggi e i decreti federali è necessario l'accordo dei due Consigli. Le leggi e i decreti federali di carattere obbligatorio generale, devono essere sottoposti al popolo per l'accettazione o il rifiuto, quando ciò sia domandato da 30 000 cittadini svizzeri, aventi diritto di voto, oppure da otto Cantoni.
I decreti federali di carattere obbligatorio generale, la cui entrata in vigore non possa essere ritardata, possono essere muniti della clausola d'urgenza se in ciascuno dei due Consigli la stessa è accettata con la maggioranza dei due terzi dei votanti. In questo caso essi non sono sottoposti al popolo; essi cessano di avere effetto tre anni dopo la loro entrata in vigore.
I trattati internazionali conchiusi per una durata indeterminata o per più di quindici anni devono parimente essere sottoposti al popolo, se 30 000 cittadini svizzeri aventi diritto di voto, oppure otto Cantoni lo domandano.