La Costituzione federale1 è modificata come segue:
Art. 123e2 Responsabilità per la recidiva di criminali sessuomani o violenti
1 L'autorità competente risponde dell’eventuale recidiva del criminale che al momento della condanna è considerato pericoloso e a rischio di recidiva e che viene liberato anticipatamente mentre è detenuto, internato o soggetto a un'altra misura oppure che ottiene un congedo o beneficia di una misura che lo autorizza a lasciare lo stabilimento in cui è collocato.
2 L'autorità responsabile di tale decisione errata riconosce alla vittima o ai suoi congiunti un’indennità e una riparazione del torto morale adeguate.
3 Qualora in seguito a tale decisione una persona perda la vita, subisca lesioni gravi o sia vittima di violenza carnale, le persone che hanno autorizzato la liberazione anticipata, il congedo o la misura grazie alla quale il criminale ha potuto lasciare lo stabilimento sono sollevate dall’incarico; il loro rapporto di lavoro è risolto.