Iniziativa popolare federale 'Responsabilità per la recidiva di criminali sessuomani o violenti'

La Costituzione federale1 è modificata come segue:

Art. 123e2       Responsabilità per la recidiva di criminali sessuomani o violenti

1 L'autorità competente risponde dell’eventuale recidiva del criminale che al momento della condanna è considerato pericoloso e a rischio di recidiva e che viene liberato anticipatamente mentre è detenuto, internato o soggetto a un'altra misura oppure che ottiene un congedo o beneficia di una misura che lo autorizza a lasciare lo stabilimento in cui è collocato.

2 L'autorità responsabile di tale decisione errata riconosce alla vittima o ai suoi congiunti un’indennità e una riparazione del torto morale adeguate.

3 Qualora in seguito a tale decisione una persona perda la vita, subisca lesioni gravi o sia vittima di violenza carnale, le persone che hanno autorizzato la liberazione anticipata, il congedo o la misura grazie alla quale il criminale ha potuto lasciare lo stabilimento sono sollevate dall’incarico; il loro rapporto di lavoro è risolto.


1  RS 101

2  Un articolo 123c Cost. e un articolo 123d sono proposti da due altre iniziative popolari. La numerazione definitiva della presente disposizione sarà pertanto stabilita dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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Ultima modifica 03.12.2024 12:08

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