iniziatiava popolare 'Programma nazionale per procurare lavoro

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente

Alla Costituzione federale viene aggiunto l'articolo seguente:

Al fine di stimolare l'economia nazionale, di combattere la crisi nell'industria, nell'agricoltura e nell'artigianato vengono presi i seguenti provvedimenti:

La Confederazione elabora un programma nazionale di creazione di occasioni di lavoro comprendente lavori della Confederazione, il sovvenzionamento di lavori cantonali, comunali e privati. Questo programma dovrà essere eseguito nei tre anni che seguono l'adozione del presente articolo costituzionale.

Per il finanziamento di questo programma la Confederazione mette a disposizione fino a trecento milioni di franchi. Essa può fare uso all'uopo del guadagno realizzato dalla Banca nazionale con la svalutazione a norma della decisione del Consiglio federale del 27 settembre 1936 concernente le misure monetarie.

Dopo l'accettazione del presente articolo costituzionale, l'Assemblea federale emana senza indugio le prescrizioni necessarie per la sua esecuzione.

Il Consiglio federale è autorizzato a prolungare al massimo di due anni il termine fissato alla cifra 1, per condurre a termine i lavori previsti dal programma.

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Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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