Iniziativa popolare federale 'Registro centrale svizzero per la valutazione dei criminali sessuomani o violenti'

La Costituzione federale1 è modificata come segue:

Art. 123d2        Registro concernente i criminali sessuomani o violenti condannati

1È tenuto un registro centrale svizzero concernente i criminali sessuomani o violenti condannati con una sentenza passata in giudicato. Il registro ha lo scopo di facilitare le operazioni di ricerca di criminali pericolosi e di evitare che lacune informative conducano a valutare in modo errato i criminali pericolosi.

2 Per ogni criminale sono registrate le seguenti informazioni: tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, le autorità giudicanti, le date e i luoghi di tutti reati commessi, le fattispecie penali, le date e i luoghi di pronuncia delle sentenze, l'entità delle pene inflitte, le misure ordinate e le norme di condotta impartite, le valutazioni concernenti l'imputabilità, tutte le motivazioni delle sentenze, tutte le perizie, le informazioni concernenti tutte le collocazioni nell'ambito dell'esecuzione delle pene e delle misure, i luoghi di collocazione, le registrazioni dei movimenti in entrata e in uscita, il primo congedo, l'inizio del regime carcerario aperto e tutti i cambiamenti di nome.

3Il registro può essere consultato dalle persone seguenti: giudici, pubblici ministeri, periti, avvocati e rappresentanti delle parti lese che hanno o hanno avuto a che fare con il criminale nell'esercizio delle loro funzioni; inoltre tutte le istituzioni dell'esecuzione delle pene e delle misure e tutti gli specialisti che operano, dietro mandato di queste istituzioni, per ridurre il rischio di recidiva dei criminali, ad esempio terapisti e operatori dell'assistenza riabilitativa. Inoltre possono consultare il registro gli studiosi che eseguono indagini autorizzate. Il registro è pure a disposizione dei funzionari di polizia nell'esercizio delle loro funzioni.

4I giudici, i pubblici ministeri, i periti, i terapisti e gli operatori dell'assistenza riabilitativa sono tenuti, nel quadro della loro attività, a consultare sistematicamente e con attenzione le informazioni contenute nel registro. È necessario garantire che tutte le informazioni contenute nel registro possano essere utilizzate dai giudici per la pronuncia di sentenze e dai periti nell'ambito delle valutazioni dei rischi.

5I dati e le informazioni contenuti nel registro non possono essere cancellati.


1    RS 101

2   Un articolo 123c Cost. è proposto anche da un’altra iniziativa popolare. La numerazione definitiva della presente disposizione sarà pertanto stabilita dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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Ultima modifica 11.04.2024 16:34

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