La Costituzione federale1 è modificata come segue:
Art. 86 cpv. 2bis (nuovo), cpv. 3, cpv. 3bis, frase introduttiva, cpv. 4, cpv. 5 (nuovo) e cpv. 6 (nuovo)
2bis Impiega il prodotto netto dell’imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l’aviazione, nonché il prodotto netto della tassa d’utilizzazione delle strade nazionali esclusivamente per i seguenti compiti e spese connessi alla circolazione stradale:
a. costruzione, manutenzione ed esercizio delle strade nazionali;
b. provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati;
c. provvedimenti volti a migliorare l’infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati;
d. contributi ai costi delle strade principali;
e. contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell’ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale;
f. contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore;
g. contributi ai Cantoni senza strade nazionali per la costruzione, la manutenzione e l’esercizio delle strade cantonali.
3 Abrogato
3bis Impiega il prodotto netto dell’imposta di consumo sui carburanti per l’aviazione esclusivamente per i seguenti compiti e spese connessi al traffico aereo:
4 L’introduzione o l’aumento di imposte, tasse o emolumenti nel settore della circolazione stradale devono essere sottoposti al referendum facoltativo ai sensi dell’articolo 141.
5 Se i mezzi per i compiti e le spese connessi alla circolazione stradale e al traffico aereo non bastano, la Confederazione riscuote un supplemento sull’imposta di consumo per i relativi carburanti.
6 È vietato qualsiasi uso, diverso da quello previsto, del prodotto netto di cui ai capoversi 2bis e 3bis e del prodotto netto del supplemento sull’imposta di consumo di cui al capoverso 5.
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1 RS 101