Iniziativa popolare federale 'Per un equo finanziamento dei trasporti'

La Costituzione federale1 è modificata come segue:

Art. 86 cpv. 2bis (nuovo), cpv. 3, cpv. 3bis, frase introduttiva, cpv. 4, cpv. 5 (nuovo) e cpv. 6 (nuovo)

2bis Impiega il prodotto netto dell’imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l’aviazione, nonché il prodotto netto della tassa d’utilizzazione delle strade nazionali esclusivamente per i seguenti compiti e spese connessi alla circolazione stradale:

a. costruzione, manutenzione ed esercizio delle strade nazionali;

b. provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati;

c. provvedimenti volti a migliorare l’infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati;

d. contributi ai costi delle strade principali;

e. contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell’ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale;

f. contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore;

g. contributi ai Cantoni senza strade nazionali per la costruzione, la manutenzione e l’esercizio delle strade cantonali.

3 Abrogato

3bis Impiega il prodotto netto dell’imposta di consumo sui carburanti per l’aviazione esclusivamente per i seguenti compiti e spese connessi al traffico aereo:

4 L’introduzione o l’aumento di imposte, tasse o emolumenti nel settore della circolazione stradale devono essere sottoposti al referendum facoltativo ai sensi dell’articolo 141.

5 Se i mezzi per i compiti e le spese connessi alla circolazione stradale e al traffico aereo non bastano, la Confederazione riscuote un supplemento sull’imposta di consumo per i relativi carburanti.

6 È vietato qualsiasi uso, diverso da quello previsto, del prodotto netto di cui ai capoversi 2bis e 3bis e del prodotto netto del supplemento sull’imposta di consumo di cui al capoverso 5.

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1 RS 101

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Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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