Iniziativa popolare federale 'Protezione dalla sessualizzazione nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare'

La Costituzione federale1 è modificata come segue:

Art. 11 cpv. 3-7 (nuovi)

3 L'educazione sessuale spetta ai genitori.

4 Lezioni volte a prevenire gli abusi su minori possono essere impartite a cominciare dalla scuola dell'infanzia. Tali lezioni non contemplano elementi di educazione sessuale.

5 Lezioni facoltative di educazione sessuale possono essere impartite dagli insegnanti di classe a fanciulli e adolescenti che hanno compiuto il nono anno di età.

6 Lezioni obbligatorie destinate alla trasmissione di informazioni sulla riproduzione e sullo sviluppo umani possono essere impartite dagli insegnanti di biologia a fanciulli e adolescenti che hanno compiuto il dodicesimo anno di età.

7 I fanciulli e gli adolescenti non possono essere costretti a seguire lezioni di educazione sessuale che oltrepassano i limiti anzidetti.

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1 SR 101

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Ultima modifica 27.03.2024 11:48

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