Iniziativa popolare federale 'Per la protezione dei grandi predatori (orso, lupo e lince)'

I

La Costituzione federale1 è modificata come segue:

Art. 79 cpv. 2–5 (nuovi)

2 L’orso, il lupo e la lince sono grandi predatori rigorosamente protetti in tutto il territorio svizzero per il loro ruolo biologico e regolatore. Essi non possono essere abbattuti.

3 La Confederazione e i Cantoni prendono i provvedimenti preventivi necessari alla protezione degli animali da reddito.

4 Eccezionalmente e quale ultimo rimedio, la Confederazione può autorizzare tiri di dissuasione con proiettili di gomma e spostamenti.

5 Chiunque viola il divieto di cui al capoverso 2 è punito con una pena detentiva di almeno sei mesi o con una pena pecuniaria di almeno 5000 franchi.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 197 n 92 (nuovo)

9. Disposizione transitoria dell’art. 79 cpv. 2–5 (nuovi) (Pesca e caccia)

Al più tardi sei mesi dopo l’accettazione dell’articolo 79 capoversi 2–5 da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana le disposizioni d’applicazione mediante ordinanza. Esse sono applicabili sino all’entrata in vigore della relativa legislazione federale.

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1 RS 101

2 Poiché l’iniziativa popolare non comporta la sostituzione di disposizioni transitorie esistenti, il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dopo la votazione popolare. Il numero definitivo sarà stabilito in base alla cronologia delle modifiche adottate in votazione popolare. La Cancelleria federale provvederà agli adeguamenti necessari in occasione della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU).

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Ultima modifica 26.04.2024 8:28

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