Iniziativa popolare federale 'Protezione della salute contro il fumo passivo - Per una protezione realmente efficace e senza discriminazione, in base alle norme dell'OMS'

I

La Costituzione federale1 è modificata come segue:

Art. 118c (nuovo) Protezione contro il fumo passivo

1 Ognuno ha diritto a una protezione efficace contro gli effetti tossici del fumo passivo sul proprio luogo di lavoro e negli spazi chiusi accessibili al pubblico.

2 In particolare è vietato fumare:

a. nei locali in cui si esercita un’attività professionale;

b. negli esercizi della ristorazione e del settore alberghiero, nonché negli spacci di

bevande;

c. nei negozi e nei centri commerciali;

d. negli edifici pubblici;

e. negli stabilimenti ospedalieri o socio-sanitari;

f. nelle strutture di custodia per l’infanzia complementari alla famiglia;

g. nelle case per anziani;

h. negli stabilimenti e luoghi di detenzione;

i. negli istituti d’insegnamento e di formazione;

j. nei luoghi culturali;

k. nelle installazioni sportive e nei luoghi di svago e di divertimento;

l. in ogni installazione, provvisoria o no, comprendente più di una copertura e una

parete, indipendentemente dai materiali utilizzati;

m. nei veicoli dei trasporti pubblici.

3 È inoltre vietato fumare negli spazi aperti, se ciò è necessario per proteggere talune

categorie di persone, in particolare:

a. i malati;

b. i bambini;

c. gli anziani.

4 Sono ammissibili deroghe, per quanto non espongano altre persone agli effetti del

fumo passivo; tali deroghe sono limitate esclusivamente:

a. alle persone private della libertà;

b. alle persone che soggiornano in uno stabilimento ospedaliero o socio-sanitario e si

trovano nell’incapacità durevole di spostarsi.

5 È punito con la multa da 200 a 20 000 franchi chiunque:

a. viola un divieto di fumare;

b. omette di fare applicare il divieto di fumare negli spazi di cui ai capoversi 2 e 3.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 197 n. 92 (nuovo)

9. Disposizione transitoria dell’art. 118c (Protezione contro il fumo passivo)

Al più tardi sei mesi dopo l’accettazione dell’articolo 118c capoversi 1‒5 da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le disposizioni di esecuzione. Tali disposizioni si applicano fino all’entrata in vigore della pertinente legislazione federale.

___________________

1 RS 101

2 Poiché l’iniziativa popolare non comporta la sostituzione di disposizioni transitorie esistenti, il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dopo la votazione popolare. Il numero definitivo sarà stabilito in base alla cronologia delle modifiche adottate in votazione popolare. La Cancelleria federale provvederà agli adeguamenti necessari in occasione della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU).

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Ultima modifica 27.03.2024 11:48

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