Iniziativa popolare federale 'Basta ai privilegi fiscali dei milionari (Abolizione dell'imposizione forfettaria)'

L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale1 è modificata come segue:

Art. 127 cpv. 2bis (nuovo)

2bis I privilegi fiscali a favore delle persone fisiche sono inammissibili. L'imposizione secondo il dispendio è vietata.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 197 n. 92 (nuovo)

9. Disposizione transitoria dell'art. 127 cpv. 2bis (Principi dell'imposizione fiscale)

1 La Confederazione emana la legislazione d'esecuzione entro tre anni dall'accettazione dell'articolo 127 capoverso 2bis.

2 Se entro tale termine non è posta in vigore una legge d'esecuzione, l'articolo 127 capoverso 2bis si applica direttamente.

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1 RS 101

2 Poiché l'iniziativa popolare non comporta la sostituzione di disposizioni transitorie esistenti, il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dopo la votazione popolare. Il numero definitivo sarà stabilito in base alla cronologia delle modifiche adottate in votazione popolare. La Cancelleria federale provvederà agli adeguamenti necessari in occasione della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU).

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Ultima modifica 26.04.2024 8:28

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