L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:
Articolo 32quinquies.
La Confederazione non può percepire né tasse né imposte sulle seguenti bevande non distillate, provenienti dalla coltivazione del suolo svizzero:
i vini di ogni genere compresi i mosti;
i sidri ed i mosti di pere e di mele naturali, diluiti o spumanti, e i vini di bacche;
il succo d'uva non fermentato (vino senz'alcool), ed il succo di frutti a seme fermentato*) (sidro dolce di mele o di pere);
il succo di bacche e di frutta ed i sciroppi naturali.
Ogni disposizione attualmente in vigore concernente imposte e tasse sopra queste bevande, cesserà di spiegare i suoi effetti coll'accettazione del presente articolo costituzionale.
*) "non fermentato".