iniziatiava popolare 'Imposta federale sui vini'

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

Articolo 32quinquies.

La Confederazione non può percepire né tasse né imposte sulle seguenti bevande non distillate, provenienti dalla coltivazione del suolo svizzero:

i vini di ogni genere compresi i mosti;

i sidri ed i mosti di pere e di mele naturali, diluiti o spumanti, e i vini di bacche;

il succo d'uva non fermentato (vino senz'alcool), ed il succo di frutti a seme fermentato*) (sidro dolce di mele o di pere);

il succo di bacche e di frutta ed i sciroppi naturali.

Ogni disposizione attualmente in vigore concernente imposte e tasse sopra queste bevande, cesserà di spiegare i suoi effetti coll'accettazione del presente articolo costituzionale.

*) "non fermentato".

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Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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