Iniziativa popolare federale 'La nostra Banca nazionale appartiene a tutti noi!'

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 99 Politica monetaria

1Il settore monetario compete alla Confederazione. Essa soltanto ha il diritto di battere moneta e di emettere banconote. La valuta nazionale è il franco svizzero.

2La Banca nazionale svizzera approvvigiona l’economia con franchi svizzeri. Garantisce la valuta con un portafoglio di investimenti di qualità ineccepibile. In linea di massima, realizza i suoi investimenti in Svizzera nell’interesse di tutti i rami economici e di tutte le regioni del Paese. Gli investimenti sono strutturati in modo da presentare gradi di liquidità diversi. La Banca nazionale evita i grandi rischi.

3Nell’ambito dei propri investimenti, la Banca nazionale svolge una funzione regolatoria. In particolare, contrasta gli abusi. Opera nell’interesse generale dell’economia. Privilegia la creazione duratura di valore aggiunto alla redditività.

4La politica monetaria della Banca nazionale tiene conto degli effetti sugli interessi prodotti sia dall’attivo che dal passivo del proprio bilancio.

5Gli investimenti all’estero necessitano dell’approvazione dell’Assemblea federale. Gli investimenti realizzati in Svizzera dalla banca centrale estera sono presi in debita considerazione. Gli investimenti all’estero vanno diversificati. Devono essere di qualità ineccepibile. La Banca nazionale investe sulla base di valutazioni proprie (rating).

6Alla Banca nazionale non è consentito contrarre in modo autonomo debiti all’estero per rifinanziare prestiti d’emergenza. Eventuali eccezioni devono essere approvate dall’Assemblea federale.

7I rischi di cambio sono minimizzati e diversificati. Vanno dichiarati all’Assemblea federale e motivati. Alla Banca nazionale non è consentito contrarre in modo autonomo debiti in Svizzera per sostenere valute estere. In casi eccezionali, l’Assemblea federale può concedere una linea di credito nei limiti della quale la Banca nazionale può indebitarsi per sostenere valute estere mediante operazioni d’acquisto a breve termine.

8Il portafoglio della Banca nazionale deve essere strutturato. La struttura necessita dell’approvazione dell’Assemblea federale. A scadenza quantomeno semestrale vanno definite in particolare le parti necessarie per stabilizzare il franco svizzero, per gestire eventuali crisi e per preparare la difesa nazionale. Appositi scenari di crisi devono essere allestiti.

9L’Assemblea federale stabilisce l’ammontare delle riserve della Banca nazionale. Queste devono superare la base monetaria della banca centrale di almeno il 20 per cento. Parte di tali riserve è costituita in oro.

10Il Consiglio di banca della Banca nazionale è nominato dall’Assemblea federale. Si compone di sette membri. Il Consiglio federale ha diritto di proposta. Al Consiglio di banca compete la responsabilità di garantire che gli investimenti della Banca nazionale siano effettuati nell’interesse generale del Paese. Al riguardo sottopone all’Assemblea federale un rapporto semestrale.

11Il Consiglio di banca nomina la Direzione generale della Banca nazionale. La Direzione generale si compone di tre membri. Il Consiglio di banca fissa un limite per le operazioni giornaliere della Direzione generale. Tale limite equivale al massimo al volume della base monetaria della banca centrale. Eccezioni sono possibili unicamente previa autorizzazione dell’Assemblea federale.

12I Cantoni esercitano i diritti di cui godono in quanto azionisti della Banca nazionale tenendo conto della volontà dei cittadini; in vista delle assemblee generali possono appurare la volontà dei cittadini mediante sondaggi rappresentativi. Lo stesso principio si applica ai diritti di cui godono le banche cantonali in quanto azioniste della Banca nazionale, sempreché siano finanziate con capitale di dotazione pubblico. Almeno due terzi dell’utile netto della Banca nazionale vanno ai Cantoni.

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Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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