Iniziativa popolare 'Per la libertà di stampa'

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

I sottoscritti cittadini attivi svizzeri, depongono la seguente domanda di iniziativa:

L'art. 55 della Costituzione federale viene modificato come segue:

Art. 55

È garantita la libertà della stampa.

La legislazione cantonale prende le necessarie disposizioni contro l'abuso della medesima, le quali disposizioni abbisognano però dell'approvazione del Consiglio federale.

La Confederazione ha il diritto di statuire delle leggi penali contro l'abuso della stampa, che prende di mira la Confederazione e le sue autorità.

Non è, tuttavia, consentito di vietare o di sottoporre alla censura o ad altre restrizioni del genere le pubblicazioni edite nella Confederazione.

Disposizioni e decreti, che ledono la libertà di stampa, possono, in ogni tempo, formare oggetto di ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale.

Tale procedura vale anche per le disposizioni e per i decreti che emanano dal Consiglio federale, da altre autorità federali o dall'assemblea federale, quando fossero sottratti al diritto di referendum.

Disposizioni transitorie:

Con l'accettazione di questo articolo costituzionale, restano abrogate le disposizioni di cui alle cif. 1 e 2 del decreto del Consiglio federale del 26 marzo 1934, concernenti le pubblicazioni negli organi della stampa, gli stampati, le illustrazioni e simili.

Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 11.04.2024 16:34

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