L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente
I sottoscritti cittadini svizzeri aventi diritto di voto domandano che sia inserito nella Costituzione federale come articolo 26bis il seguente articolo, con la sua disposizione transitoria:
Art. 26bis
L'amministrazione e l'esercizio delle ferrovie riscattate o costruite dalla Confederazione devono essere trasferiti ad un ente pubblico, indipendente dall'amministrazione federale ed avente personalità giuridica.
L'impresa sarà amministrata tenendo conto delle esigenze dell'economia nazionale e seguendo principi commerciali. Alle spese dovrà sopperire con le sue proprie entrate. Parte dell'utile netto sarà devoluta ad un fondo destinato alla riduzione delle tariffe.
Gli organi dell'impresa stabiliranno le norme fondamentali per l'amministrazione e l'esercizio, comprese quelle concernenti i rapporti di servizio e l'assicurazione del personale.
Il Consiglio federale esercita l'alta vigilanza su l'amministrazione, le costruzioni e l'esercizio; approva i conti annuali e i rapporti di gestione; nomina i rappresentanti della Confederazione negli organi di vigilanza e di amministrazione.
I membri delle autorità legislative e giudiziarie federali non possono far parte degli organi dell'impresa delle ferrovie.
I Cantoni e le corporazioni di diritto pubblico, nonché i singoli cittadini svizzeri avranno la facoltà di partecipare alla costituzione del capitale dell'impresa. La metà almeno di questo capitale dovrà sempre appartenere alla Confederazione.
Disposizione transitoria
Le disposizioni dell'art. 57 della legge federale sull'ordinamento dei funzionari restano in vigore per il personale attualmente in servizio.