Iniziativa popolare 'Tutela dei diritti popolari in materia fiscale'

La domanda d'iniziativa ha il tenore seguente:

Art. 42bis

L'introduzione e l'aumento d'imposte e di tasse devono essere sottoposti, anche in caso d'urgenza, alla votazione del popolo. Sono parimente considerate come tasse in questo senso anche le tasse dei dazi doganali di natura prevalentemente fiscale, ma non le tasse puramente amministrative.

Le imposte e tasse del genere indicato sopra, che sono state introdotte o aumentate dopo l'emanazione del decreto federale del 13 ottobre 1933 concernente il nuovo programma finanziario della Confederazione, saranno sottoposte alla votazione del popolo entro il termine di un anno a contare dall'accettazione del presente articolo costituzionale.

Non potranno essere decise nuove spese che quando siano disponibili i mezzi necessari per pagarle o questi siano accordati nelle vie costituzionali regolari. L'Assemblea federale non può, votando delle spese, sorpassare le proposte del Consiglio federale.

Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 19.04.2024 0:06

Inizio pagina