Iniziativa popolare federale 'Spazio per l’uomo e la natura (Iniziativa per il paesaggio)'

I

La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:

Art. 75 Pianificazione del territorio

1 La Confederazione e i Cantoni provvedono ad assicurare un’appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo, un ordinato insediamento del territorio, la separazione tra aree edificabili e aree non edificabili e la protezione delle terre coltive. Nell’adempimento dei loro compiti, considerano le esigenze della pianificazione territoriale.

2 La Confederazione stabilisce i principi della pianificazione territoriale. Emana in particolare disposizioni per uno sviluppo centripeto degli insediamenti qualitativamente elevato e per limitare le costruzioni nelle aree non edificabili. Promuove e coordina la pianificazione territoriale dei Cantoni.

3 Abrogato

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:

Art. 197 n. 8 (nuovo)

8. Disposizione transitoria dell’art. 75 (Pianificazione del territorio)

Nei 20 anni seguenti l’accettazione dell’articolo 75 la superficie totale delle zone edificabili non può essere aumentata. In casi fondati il Consiglio federale può accordare deroghe.

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Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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