I
La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:
Art. 128a (nuovo) Contributo di solidarietà
1 I Cantoni e i Comuni proteggono gli strati della popolazione finanziariamente deboli, segnatamente le famiglie con molti figli, combattendo i rischi e le conseguenze della disoccupazione e della povertà derivanti in particolare da una formazione insufficiente, e sopprimendo o riducendo mediante sussidi i premi della cassa malati. Per il finanziamento dei provvedimenti la Confederazione riscuote, fatti salvi disciplinamenti speciali, un contributo di solidarietà strutturato in modo progressivo
a. per le persone fisiche: sul reddito annuo a partire da 500’000 franchi;
b. per le persone giuridiche di diritto privato: sull’utile netto annuo a partire da 1 milione di franchi.
2 Il prodotto del contributo di solidarietà è ripartito tra i Cantoni secondo una chiave stabilita dalla Confederazione. I Cantoni decidono sull’impiego delle risorse nell’ambito del capoverso 1.
II
Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:
Art. 197 n. 8 (nuovo)
8. Disposizione transitoria dell’art. 128a (Contributo di solidarietà)
Fino all’entrata in vigore delle disposizioni legali il Consiglio federale emana, entro un anno dall’accettazione dell’articolo 128a, le necessarie disposizioni esecutive.