Iniziativa popolare federale 'per un contributo di solidarietà' ('contro una società a due velocità')

I

La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:

Art. 128a (nuovo) Contributo di solidarietà

1 I Cantoni e i Comuni proteggono gli strati della popolazione finanziariamente deboli, segnatamente le famiglie con molti figli, combattendo i rischi e le conseguenze della disoccupazione e della povertà derivanti in particolare da una formazione insufficiente, e sopprimendo o riducendo mediante sussidi i premi della cassa malati. Per il finanziamento dei provvedimenti la Confederazione riscuote, fatti salvi disciplinamenti speciali, un contributo di solidarietà strutturato in modo progressivo

a. per le persone fisiche: sul reddito annuo a partire da 500’000 franchi;

b. per le persone giuridiche di diritto privato: sull’utile netto annuo a partire da 1 milione di franchi.

2 Il prodotto del contributo di solidarietà è ripartito tra i Cantoni secondo una chiave stabilita dalla Confederazione. I Cantoni decidono sull’impiego delle risorse nell’ambito del capoverso 1.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 197 n. 8 (nuovo)

8. Disposizione transitoria dell’art. 128a (Contributo di solidarietà)

Fino all’entrata in vigore delle disposizioni legali il Consiglio federale emana, entro un anno dall’accettazione dell’articolo 128a, le necessarie disposizioni esecutive.

Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 19.04.2024 0:06

Inizio pagina