Iniziativa popolare federale 'Tassare le energie non rinnovabili invece che il lavoro'

L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:

Art. 131a Imposta ecologica sull'energia (nuovo)

1 Per finanziare completamente o in parte tutte le assicurazioni sociali obbligatorie la Confederazione riscuote imposte sulle energie non rinnovabili.

2 I contributi di tutte le persone assoggettate alle assicurazioni sociali vengono ridotti gradualmente e il più rapidamente possibile e sostituiti con imposte sulle energie non rinnovabili.

3 Sono energie non rinnovabili:

a. i vettori energetici fossili carbone, petrolio e gas naturale, nonché i loro derivati;

b. l’elettricità e l’idrogeno ricavati dall’energia nucleare e da vettori energetici fossili.

4 La Confederazione riscuote dette imposte:

a. all’importazione delle energie non rinnovabili e dei loro derivati;

b. alla fonte, se l’energia è estratta o ricavata in Svizzera.

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Ultima modifica 27.03.2024 11:48

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