L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:
La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:
Art. 131a Imposta ecologica sull'energia (nuovo)
1 Per finanziare completamente o in parte tutte le assicurazioni sociali obbligatorie la Confederazione riscuote imposte sulle energie non rinnovabili.
2 I contributi di tutte le persone assoggettate alle assicurazioni sociali vengono ridotti gradualmente e il più rapidamente possibile e sostituiti con imposte sulle energie non rinnovabili.
3 Sono energie non rinnovabili:
a. i vettori energetici fossili carbone, petrolio e gas naturale, nonché i loro derivati;
b. l’elettricità e l’idrogeno ricavati dall’energia nucleare e da vettori energetici fossili.
4 La Confederazione riscuote dette imposte:
a. all’importazione delle energie non rinnovabili e dei loro derivati;
b. alla fonte, se l’energia è estratta o ricavata in Svizzera.