L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:
La Costituzione federale è modificata come segue:
Art. 105a (nuovo) Canapa
1 Il consumo di sostanze psicoattive della pianta di canapa come pure il possesso e l'acquisto delle stesse per il consumo personale sono esenti da pena.
2 La coltivazione di canapa psicoattiva per il consumo personale è esente da pena.
3 La Confederazione emana prescrizioni sulla coltivazione, la produzione, l'importazione, l’esportazione e il commercio di sostanze psicoattive della pianta di canapa.
4 Mediante provvedimenti appropriati la Confederazione assicura che si tenga adeguatamente conto della protezione dei giovani. La pubblicità per le sostanze psicoattive della pianta di canapa o per il loro uso è proibita.