Iniziativa popolare federale 'In favore della famiglia - I figli assicurano l'avvenire!'

L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:

Art. 116, rubrica, nonché cpv. 1 e 1bis (nuovo)

Rubrica

Protezione della famiglia

1 La Confederazione promuove il matrimonio e la famiglia e prende provvedimenti a loro tutela. Essa:

  1. sgrava le famiglie in materia di imposta federale diretta accordando una deduzione per figli di almeno 13'000 franchi per figlio;
  2. riconosce il valore del lavoro familiare accordando, in materia di imposta federale diretta, una deduzione di 15'000 franchi per il lavoro educativo svolto in seno alla famiglia finché il figlio più giovane compie diciotto anni;
  3. elimina la discriminazione fiscale delle coppie sposate rispetto alle coppie che vivono in concubinato;
  4. nell'adempimento dei compiti statali, esamina le incidenze che essi hanno sulla famiglia.

1bis La Confederazione adegua periodicamente al rincaro le deduzioni di cui al capoverso 1 ed emana principi direttivi per corrispondenti deduzioni in materia di imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni. Le spese per i figli sono esenti da imposta.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 197. Disposizioni transitorie successive all'accettazione della Costituzione federale del 18 aprile 1999

2. Disposizione transitoria dell'art. 116 cpv. 1 e 1bis (Protezione della famiglia)

L'articolo 116 capoversi 1 e 1bis entra in vigore al più tardi il secondo periodo fiscale successivo alla sua accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni. Se i necessari adeguamenti legislativi non sono stati operati entro tale termine, il Consiglio federale emana disposizioni di esecuzione.

Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 11.04.2024 16:34

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