L'iniziativa ha il seguente tenore:
La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:
Art. 117 cpv. 2 e 3 (nuovo)
2Può dichiarare obbligatoria l'affiliazione all'assicurazione contro gli infortuni, in generale o per singoli gruppi della popolazione.
3L'affiliazione all'assicurazione contro le malattie non può essere dichiarata obbligatoria.