Iniziativa popolare federale 'Più giusti assegni per i figli!'

L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:

Art. 116 rubrica e cpv. 2

Protezione della famiglia e assicurazione maternità

2Abrogato

Art. 116a Assegni per i figli (nuovo)

1La Confederazione legifera in materia di assegni per i figli.

2Gli assegni per i figli poggiano sul principio "un figlio, un assegno". Il diritto all'assegno è indipendente dallo statuto giuridico del figlio e dalle condizioni economiche dell'avente diritto.

3Il diritto agli assegni per i figli sussiste dalla nascita sino al compimento del sedicesimo anno di età. Tale diritto è prorogato per la durata di una o più formazione riconosciute, ma al massimo sino al compimento del venticinquesimo anno di età.

4L'assegno per i figli corrisponde a una prestazione giornaliera unitaria di almeno 15 franchi in tutta la Svizzera. Il calcolo è effettuato su 30 giorni per mese. L'assegno per i figli è adeguato ogni due anni all'evoluzione dei salari e dei prezzi. La legge ne disciplina l'entità del diritto per i figli che vivono all'estero.

5L'esecuzione avviene in collaborazione con i Cantoni e può avvalersi del concorso delle casse di compensazione familiari pubbliche o private esistenti. La Confederazione istituisce una perequazione a livello nazionale degli oneri risultanti dalle prestazioni di cui nel capoverso 4. Essa può gestire una cassa federale di compensazione familiare.

6L'assegno per i figli è finanziato mediante prestazioni della Confederazione e dei Cantoni, nonché mediante contributi dei datori di lavoro. Le prestazioni della Confederazione e dei Cantoni ammontano insieme ad almeno la metà delle spese.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 196, rubrica

Disposizioni transitorie secondo il decreto federale del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale

Art. 197 Disposizioni transitorie successive all'accettazione della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (nuovo)

  1. Disposizione transitoria all'art. 116a (Assegni per i figli) (nuovo)

1Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione necessarie, se entro cinque anni dall'accettazione dell'articolo 116a l'Assemblea federale non ha emanato la corrispondente legislazione.

2Il primo adeguamento dell'importo dell'assegno per i figli secondo l'articolo 116a capoverso 4 è effettuato due anni dopo l'accettazione dell'articolo 116a da parte del popolo e dei Cantoni.

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Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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