L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:
I
La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:
Art. 116 rubrica e cpv. 2
Protezione della famiglia e assicurazione maternità
2Abrogato
Art. 116a Assegni per i figli (nuovo)
1La Confederazione legifera in materia di assegni per i figli.
2Gli assegni per i figli poggiano sul principio "un figlio, un assegno". Il diritto all'assegno è indipendente dallo statuto giuridico del figlio e dalle condizioni economiche dell'avente diritto.
3Il diritto agli assegni per i figli sussiste dalla nascita sino al compimento del sedicesimo anno di età. Tale diritto è prorogato per la durata di una o più formazione riconosciute, ma al massimo sino al compimento del venticinquesimo anno di età.
4L'assegno per i figli corrisponde a una prestazione giornaliera unitaria di almeno 15 franchi in tutta la Svizzera. Il calcolo è effettuato su 30 giorni per mese. L'assegno per i figli è adeguato ogni due anni all'evoluzione dei salari e dei prezzi. La legge ne disciplina l'entità del diritto per i figli che vivono all'estero.
5L'esecuzione avviene in collaborazione con i Cantoni e può avvalersi del concorso delle casse di compensazione familiari pubbliche o private esistenti. La Confederazione istituisce una perequazione a livello nazionale degli oneri risultanti dalle prestazioni di cui nel capoverso 4. Essa può gestire una cassa federale di compensazione familiare.
6L'assegno per i figli è finanziato mediante prestazioni della Confederazione e dei Cantoni, nonché mediante contributi dei datori di lavoro. Le prestazioni della Confederazione e dei Cantoni ammontano insieme ad almeno la metà delle spese.
II
Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:
Art. 196, rubrica
Disposizioni transitorie secondo il decreto federale del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale
Art. 197 Disposizioni transitorie successive all'accettazione della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (nuovo)
- Disposizione transitoria all'art. 116a (Assegni per i figli) (nuovo)
1Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione necessarie, se entro cinque anni dall'accettazione dell'articolo 116a l'Assemblea federale non ha emanato la corrispondente legislazione.
2Il primo adeguamento dell'importo dell'assegno per i figli secondo l'articolo 116a capoverso 4 è effettuato due anni dopo l'accettazione dell'articolo 116a da parte del popolo e dei Cantoni.