L'iniziativa ha il tenore seguente:
La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:
Art. 79a (nuovo) Statuto giuridico degli animali
1Gli animali non sono cose, ma esseri viventi dotati di sensibilità.
2La Confederazione definisce il loro statuto giuridico, in particolare nel diritto civile, penale ed amministrativo.