Iniziativa popolare 'Moratoria fiscale'

L'iniziativa ha il tenore seguente:

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale del 18 aprile 1999 sono completate come segue:

Art. 197 n. 1 (nuovo)

1.Disposizione transitoria degli art. 59 cpv. 3, 85, 86, 106, 112, 114, 116, 130-132 e 196 n. 2, 3, 8 e 14-16 (imposte e tasse)

1Nei sette anni successivi all'entrata in vigore della presente disposizione possono essere introdotti o aumentati imposte, contributi sociali o altri tributi federali soltanto se imposte, contributi sociali o altri tributi federali esistenti vengono ridotti nella stessa misura.

2Se, dopo l'entrata in vigore della presente disposizione, la quota di imposte, contributi sociali e altri tributi federali rispetto al prodotto nazionale lordo supera quella media degli anni 2001 e 2002, nel secondo anno successivo subentrano gli effetti seguenti: l'imposta federale diretta si riduce di un importo pari alla metà degli introiti eccedenti, attraverso una diminuzione dell'aliquota percentuale di ciascun contribuente, e il contributo federale all'assicurazione vecchiaia e superstiti aumenta nella stessa misura. Il Consiglio federale fissa le percentuali e gli importi corrispondenti.

3I capoversi 1 e 2 non si applicano né alle tasse d'incentivazione che vengono restituite integralmente, né agli aumenti di imposte, contributi sociali o altri tributi federali che si rivelassero indispensabili per compensare maggiori spese nell'assicurazione vecchiaia e superstiti condizionate dall'evoluzione demografica.

4La presente disposizione entra in vigore accettata che sia dal Popolo e dai Cantoni.

Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 26.04.2024 8:28

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