Iniziativa popolare 'divieto di accettare decorazioni'

La domanda d'iniziativa ha il seguente tenore:

L'art. 12 della Costituzione federale del 29 maggio 1874 è abrogato. Al medesimo è sostituito l'articolo seguente:

Art. 12

È vietato ai cittadini svizzeri d'accettare dal Governo di uno Stato straniero pensioni o stipendi, titoli, doni, ordini cavallereschi od onorificenze. Qualsiasi trasgressione di questo divieto ha per effetto la perdita dei diritti politici.

Il Consiglio federale può togliere il divieto in favore di Svizzeri domiciliati permanentemente all'estero, qualora ne facciano richiesta.

Il divieto di ricevere pensioni o stipendi non si applica alle controprestazioni dovute da Stati stranieri in virtù di contratti di impiego.

Nelle disposizioni transitorie della Costituzione federale del 29 maggio 1874 viene inserita la seguente disposizione quale articolo speciale:

Disposizione transitoria:

Il divieto previsto nell'art. 12 non ha effetto retroattivo. Tuttavia, i membri delle Autorità federali ed i funzionari federali che sono già in possesso di pensioni, di titoli o decorazioni dovranno dichiarare che, per tutto il tempo che dura il loro ufficio, essi rinunciano al godimento delle pensioni e a portare i titoli o le decorazioni. È altresì vietato nell'armata svizzera di portare decorazioni o distintivi onorifici stranieri o di far valere titoli conferiti da Governi stranieri.

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Ultima modifica 08.10.2024 15:19

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