Iniziativa popolare 'Più diritti per il Popolo grazie al referendum con controproposta (referendum propositivo)'

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

La Costituzione federale é completata come segue:

Art. 89ter (nuovo)

150'000 cittadini svizzeri, aventi diritto di voto, oppure otto Cantoni possono, in vece del referendum di cui all'articolo 89 capoverso 2 o all'articolo 89 bis capoverso 2, chiedere anche la votazione su una controproposta a una legge federale o a un decreto federale di carattere obbligatorio generale.

2La votazione sulla controproposta può essere chiesta se almeno il cinque per cento dei membri di uno dei due Consigli ha approvato la controproposta medesima.

3Se è chiesta la votazione popolare sulla controproposta, i votanti possono esprimersi in favore della legge o del decreto di carattere obbligatorio generale o in favore della controproposta.

4Se è chiesta nel contempo la votazione popolare di cui all'articolo 89 capoverso 2 o all'articolo 89 bis capoverso 2 per l'accettazione o il rifiuto della legge o del decreto di carattere obbligatorio generale, la procedura di voto è retta dall'articolo 121bis, applicato per analogia.

5Se sono sottoposte al voto più controproposte che si escludono a vicenda, si procede mediante votazioni sussidiarie.

Nota: L'iniziativa popolare è stata depositata vigente la Costituzione federale del 29 maggio 1874; si riferiva pertanto a tale testo e non alla Confederazione federale del 18 aprile 1999. In seguito il parlamento ha adeguato formalmente il testo dell'iniziativa alla Costituzione federale del 18 aprile 1999: art. 141a cost.

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Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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