L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:
La Costituzione federale è completata come segue:
Art. 19bis (nuovo)
1I proprietari o detentori di piccioni viaggiatori in territorio svizzero sono tenuti a mettere a disposizione della Confederazione i loro animali in caso di guerra o di catastrofe.
2La Confederazione disciplina numero e impiego dei piccioni viaggiatori in tempo di pace nonché in caso di catastrofe o di guerra. La cura dei piccioni viaggiatori impiegati per scopi della Confederazione nonché l'istruzione degli utenti incombono a un servizio piccioni viaggiatori. Gli effettivi di questo servizio devono assicurare cure sufficienti e un impiego corretto degli animali in caso di guerra o di catastrofe.
3Le spese per il servizio piccioni viaggiatori sono a carico congiuntamente di Confederazione e organizzazioni civili.