L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:
Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:
Art. 23 (nuovo)
1La Svizzera partecipa al processo d'integrazione europea e a tal fine intende aderire all'Unione europea.
2La Confederazione dà avvio immediatamente ai negoziati d'adesione all'Unione europea.
3L'adesione all'Unione europea verrà sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni in conformità all'articolo 89 capoverso 5.
Art. 24 (nuovo)
Durante i negoziati e l'adattamento del diritto svizzero al diritto dell'Unione europea, tutte le autorità avranno cura di salvaguardare mediante misure adeguate in particolare i valori fondamentali della democrazia e del federalismo nonché i progressi sociali ed ecologici acquisiti.
Art. 25 (nuovo)
La Confederazione tiene conto delle competenze dei Cantoni e salvaguarda i loro interessi durante la messa in atto del trattato d'adesione e l'evoluzione dell'Unione europea, cosi come nelle altre questioni relative all'integrazione europea. Essa informa tempestivamente e esaustivamente i Cantoni, li consulta e li associa alla preparazione delle decisioni.
Nota: L'iniziativa popolare è stata depositata vigente la Costituzione federale del 29 maggio 1874; si riferiva pertanto a tale testo e non alla Confederazione federale del 18 aprile 1999. In seguito il parlamento ha adeguato formalmente il testo dell'iniziativa alla Costituzione federale del 18 aprile 1999: art. 196 e 197 cfr. 1 disp. trans. cost.