Iniziativa popolare 'Per la 10 revisione dell'AVS senza aumento dell'età di pensionamento'

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:

Art. 23 (nuovo)

1All'inizio dell'anno seguente l'accettazione, da parte del popolo e dei Cantoni, dell'iniziativa popolare “per la 10a revisione dell'AVS senza aumento dell'età di pensionamento”, il più tardi però il 1° gennaio 1997, la modificazione del 7 ottobre 1994 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (10a revisione dell'AVS) entra in vigore con i seguenti emendamenti:

  1. Negli articoli 3 capoverso 1, 4 capoverso 2 lettera b, 5 capoverso 3 lettera b e 21 capoverso 1 lettera b l'espressione “64 anni” è sostituita con “62 anni”.
  2. L'articolo 40 va formulato come segue:
  3. 1Gli uomini che adempiono le condizioni per l'ottenimento di una rendita ordinaria di vecchiaia possono anticiparne il godimento di uno o due anni. In tali casi, il diritto alla rendita nasce il primo giorno del mese seguente a quello in cui essi hanno compiuto 64 o 63 anni. Durante il periodo di godimento anticipato non sono versate rendite per figli.
  4. 2La rendita di vecchiaia anticipata, la rendita vedovile e la rendita per orfani sono ridotte.
  5. 3Il Consiglio federale stabilisce le aliquote di riduzione secondo i principi attuariali.
  6. Il numero II 1 lettera d delle disposizioni transitorie della modificazione della LAVS è modificato come segue:

d. Introduzione della rendita anticipata

1Stralciare

2Il versamento anticipato della rendita è introdotto:

  1. testo immutato
  2. quattro anni dopo l'entrata in vigore, al compimento dei 63 anni per gli uomini.

3Stralciare

2L'Iniziativa popolare “per la 10a revisione dell'AVS senza aumento dell'età di pensionamento” rimane in vigore sino all'entrata in vigore dell'11a revisione dell'AVS.

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Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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