L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:
La Costituzione federale è completata come segue:
Art. 112 cpv. 2a
2a Il diritto alla rendita di vecchiaia sorge al compimento del 62° anno di età, qualora non venga esercitata un'attività lucrativa o il reddito da una tale attività sia inferiore a una volta e mezzo l'importo della rendita minima. La legge fissa l'età a partire dalla quale il diritto alla rendita vale incondizionatamente.
Nota: L'iniziativa popolare è stata presentata mentre era ancora in vigore la Costituzione federale del 29 maggio 1874. Essa si riferisce pertanto a detto testo costituzionale e non a quello della Confederazione federale del 18 aprile 1999. Il tenore originale dell'iniziativa popolare esigeva la modifica dell'art. 34quater capoverso 2 sesto e settimo periodo della Costituzione federale del 1874 (Decreto federale concernente l'adeguamento formale alla nuova Costituzione federale di iniziative popolari pronte per la votazione FF 1999 7592).