Iniziativa popolare federale 'per un ordinamento dei massmedia liberale e senza monopoli'

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 55bis cpv. 2bis (nuovo), 3, 4 e 5

2bisIl mandato di cui al capoverso 2 è svolto in un sistema di concorrenza non falsata. La libertà dell'emittenza radiotelevisiva è garantita. Per quanto la legislazione preveda tasse quale modo di finanziamento, le compensazioni devono avvenire rispettando eque condizioni di concorrenza e proporzionalmente alle prestazioni.

3Abrogato

4La Confederazione istituisce un'autorità indipendente che provvede al rispetto delle concessioni e si cura della vigilanza inerente alla polizia del commercio e dell'industria e al diritto in materia di concorrenza.

5Abrogato

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:

Disposizioni transitorie art. 20 (nuovo)

1Le concessioni valide al momento della votazione si estinguono il più tardi 24 mesi dopo l'accettazione dell'articolo 55bis capoverso 2bis da parte del popolo e dei Cantoni.

2Entro 24 mesi, la Società svizzera di radiotelevisione va equiparata alle altre emittenti secondo la legge federale del 21 giugno 1991 sulla radiotelevisione.

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Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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