L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:
I
La Costituzione federale è modificata come segue:
Art. 55bis cpv. 2bis (nuovo), 3, 4 e 5
2bisIl mandato di cui al capoverso 2 è svolto in un sistema di concorrenza non falsata. La libertà dell'emittenza radiotelevisiva è garantita. Per quanto la legislazione preveda tasse quale modo di finanziamento, le compensazioni devono avvenire rispettando eque condizioni di concorrenza e proporzionalmente alle prestazioni.
3Abrogato
4La Confederazione istituisce un'autorità indipendente che provvede al rispetto delle concessioni e si cura della vigilanza inerente alla polizia del commercio e dell'industria e al diritto in materia di concorrenza.
5Abrogato
II
Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:
Disposizioni transitorie art. 20 (nuovo)
1Le concessioni valide al momento della votazione si estinguono il più tardi 24 mesi dopo l'accettazione dell'articolo 55bis capoverso 2bis da parte del popolo e dei Cantoni.
2Entro 24 mesi, la Società svizzera di radiotelevisione va equiparata alle altre emittenti secondo la legge federale del 21 giugno 1991 sulla radiotelevisione.