L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:
La Costituzione federale è modificata come segue:
Art. 119 cpv. 2 lett. c e g
2La Confederazione emana prescrizioni sull'impiego del patrimonio germinale e genetico umano. Provvede in tal ambito a tutelare la dignità umana, la personalità e la famiglia e si ispira in particolare ai principi seguenti:
- ...
- il concepimento fuori del corpo della donna è inammissibile;
- ...
- l'utilizzazione di cellule germinali di terzi per il concepimento artificiale è inammissibile.
Nota: L'iniziativa popolare è stata presentata mentre era ancora in vigore la Costituzione federale del 29 maggio 1874. Essa si riferisce pertanto a detto testo costituzionale e non a quello della Costituzione del 18 aprile 1999. Il tenore originale dell'iniziativa popolare esigeva la modifica dell'articolo 24decies capoverso 2 lettere c e g della Costituzione federale del 1874. (Decreto federale concernente l'adeguamento formale alla nuova Costituzione federale di iniziative popolari pronte per la votazione FF 1999 7591).