L'iniziativa ha il tenore seguente:
I
La costituzione federale è completata come segue:
Art. 34octies (nuovo)
Al fine di incentivare la promozione e favorire il mantenimento della proprietà abitativa per uso proprio, le imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni vanno strutturate nel modo seguente:
- I risparmi destinati all'acquisto di una proprietà abitativa per uso proprio possono essere dedotti dal reddito. Modalità e calcolo di tale deduzione sono disciplinati dalla legislazione;
- I mezzi della previdenza professionale come pure della previdenza personale vincolata, utilizzati per l'acquisto e il finanziamento della proprietà abitativa privata o cooperativa per uso proprio, sono soggetti ad agevolazioni fiscali;
- Per alleviare l'onere finanziario iniziale, i valori locativi vanno ridotti per una durata di dieci anni a decorrere dal primo acquisto di una proprietà abitativa per uso proprio;
- I valori locativi devono esser determinati con moderazione tenendo conto del promovimento della costituzione di proprietà e della previdenza individuale. Occorre soprattutto tener conto del particolare carattere economico e giuridico dello sfruttamento dell'abitazione in proprietà;
- Una volta fissati, i valori locativi possono essere modificati unicamente dopo un trapasso di proprietà In caso di trapasso di proprietà per successione, l'adeguamento viene differito fin tanto che il coniuge superstite occupa l'abitazione. Qualora vengano intrapresi considerevoli investimenti comportanti una valorizzazione della proprietà, i valori locativi possono essere aumentati in misura proporzionale. In caso di acquisti sostitutivi vanno considerati i valori locativi precedenti.
II
Le disposizioni transitorie della costituzione federale sono completate come segue:
Disposizioni transitorie art. 20 (nuovo)
Gli aumenti dei valori locativi che dovrebbero entrare in vigore dopo l'approvazione dell'articolo 34octies da parte del popolo e dei Cantoni sono inefficaci per quanto siano in contraddizione con l'articolo 34octies.