Iniziativa popolare federale 'Formazione per tutti: Armonizzazione delle borse di studio'

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 27 quater

1Chiunque segue una formazione post-obbligatoria e non dispone dei mezzi necessari alla sua formazione e al suo mantenimento ha diritto a un assegno.

2Indipendentemente dall'età, può pretendere l'assegno ogni persona che sia di cittadinanza svizzera o che, al momento del deposito della richiesta, risieda in Svizzera da almeno tre anni, purché non esclusivamente a fini di formazione.

3L'assegno deve assicurare un livello di vita dignitoso. Esso copre le spese di formazione e di mantenimento ed è commisurato alla situazione personale e al costo della vita nel luogo di formazione. Esso è adeguato periodicamente al rincaro. L'assegno dovuto per una formazione all'estero non può eccedere l'importo massimo che sarebbe accordato per una formazione equivalente in Svizzera.

4La formazione post-obbligatoria comprende:

  1. l'istruzione post-obbligatoria di preparazione alla formazione professionale, a quella universitaria o a un reinserimento professionale;
  2. la formazione professionale;
  3. la formazione universitaria;
  4. il perfezionamento;
  5. il riciclaggio

5La formazione può aver luogo in Svizzera o all'estero in un qualsiasi istituto pubblico o privato riconosciuto. I Cantoni determinano in quali casi il perfezionamento all'estero dia diritto a un assegno.

6L'assegno è dovuto per la durata normale della formazione. In caso di cambiamento giustificato d'indirizzo della formazione, l'assegno è dovuto per la durata normale della nuova formazione. Una seconda formazione di stesso livello, ogni formazione di livello superiore alla precedente, ogni perfezionamento o riciclaggio danno diritto a un assegno.

7Gli assegni non sono rimborsabili. Prestazioni supplementari possono essere accordate anche in forma di prestito.

8La partecipazione alle spese di formazione e di mantenimento può essere pretesa dai genitori solo fintanto che duri il loro obbligo di mantenimento.

9L'assegno è di norma dovuto dal Cantone di domicilio delle persone che esercitano o hanno esercitato da ultimo l'autorità parentale. Se, prima dell'inizio della formazione, l'assegnatario ha avuto un domicilio indipendente in un altro Cantone durante due anni, l'assegno è dovuto dal Cantone nel quale questa condizione è stata adempita da ultimo. In tutti gli altri casi, l'assegno è dovuto:

  1. a. dall'ultimo Cantone di cui l'assegnatario o i suoi antenati hanno acquistato il diritto di cittadinanza;
  2. b. dall'ultimo Cantone in cui l'assegnatario che non abbia la cittadinanza svizzera è stato domiciliato durante sei mesi prima del deposito della richiesta.

10Ogni decisione concernente un assegno può essere impugnata davanti a un tribunale cantonale ed in seguito davanti al Tribunale federale.

11I Cantoni emanano la regolamentazione di dettaglio.

12La Confederazione contribuisce al finanziamento degli assegni in funzione della capacità finanziaria dei Cantoni. Essa può anche promuovere la formazione con altre prestazioni finanziarie.

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Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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