L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:
La Costituzione federale è modificata come segue:
Disposizione transitoria art. 20 (nuovo)
1La Confederazione riduce annualmente i crediti per la difesa nazionale di almeno il 10 per cento rispetto al preventivo dell'anno precedente fino à quando le spese per la difesa nazionale siano almeno dimezzate rispetto a quelle dei conti dell'anno precedente la prima riduzione. Il rincaro è compensato.
2Almeno un terzo delle somme cosi risparmiate è destinato rispettivamente:
- a un potenziamento della politica di pace a livello internazionale (protezione delle risorse vitali, cooperazione allo sviluppo, prevenzione dei conflitti);
- a un potenziamento della sicurezza sociale in Svizzera.
3La Confederazione promuove la riconversione, per la produzione di beni e servizi civili, delle aziende e amministrazioni toccate dal disarmo. Prende provvedimenti, in particolare a favore:
- dei dipendenti toccati dal processo di disarmo;
- delle regioni toccate dal processo di disarmo.
4La Confederazione promuove e sostiene, a livello svizzero, europeo e mondiale, istituzioni e sforzi volti alla prevenzione dei conflitti, alla soluzione pacifica delle controversie, al disarmo e alla sicurezza collettiva.