Iniziativa popolare concernente la riscossione una volta tanto di un prelevamento sul patrimonio

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

Alla costituzione federale viene aggiunto il seguente articolo 42bis:

Art. 42bis

La Confederazione preleva una volta tanto un'imposta sulla sostanza allo scopo di permettere a sé, ai Cantoni ed ai Comuni la risoluzione dei problemi sociali.

Sono sottoposte al pagamento dell'imposta tutte le persone giuridiche e fisiche.

Sono esenti dall'imposta:

la Confederazione ed i Cantoni e le loro istituzioni ed imprese nonché i fondi speciali sotto la loro amministrazione, la Banca Nazionale Svizzera, l'Istituto nazionale svizzero delle assicurazioni contro gli infortuni, e la Regia svizzera degli alcool;

i Comuni e gli altri istituti di diritto pubblico e le corporazioni religiose per quella sostanza che come tale od il cui reddito vengano usati a scopo di pubblica utilità;

tutti gli altri istituti e corporazioni, per quella parte di sostanza che come tale od il cui reddito vengano usati a scopi di istruzione, di culto od all'assistenza dei poveri, degli ammalati, nonché dei vecchi e degli invalidi o ad altri scopi di esclusiva pubblica utilità.

L'imposta colpisce l'intero patrimonio dopo deduzione dei debiti, sotto riserva delle disposizioni delle cifre 5, 6 e 9.

Dalla sostanza imponibile delle persone fisiche è escluso l'ammobigliamento di casa fino all'importo di franchi 50,000.

Sono esclusi dall'imposta delle persone giuridiche:

il capitale iniziale o di fondazione effettivamente versato;

il capitale riserva per quella parte destinata esclusivamente a scopi di pubblica utilità o beneficenza quando ne sia comprovato ed assicurato l'impiego.

Le sostanza dei coniugi verranno addizionate per la tassazione in un'unica partita, a meno che i coniugi non vivano definitivamente separati.

L'imposta sarà pagata in base agli accertamenti fatti entro il giorno 31 dicembre 1922.

L'imposta verrà prelevata per le persone giuridiche e fisiche sulla parte di sostanza eccedente la somma di 80.000 franchi.

Ai contribuenti aventi famiglia l'importo esente da imposta sarà aumentato di fr. 30.000 per la moglie e di fr. 10.000 per ogni figlio minorenne.

L'aliquota dell'imposta sulla sostanza delle persone fisiche viene stabilita come segue:

Sostanza imponibilefranchiPer cento
Per i primi50,0008
Per i susseguenti50,00010
"100,00012
"200,00014
"300,00016
"400,00018
"600,00020
"1,000,00022
"l,000,00024
"1,000,00026
"2,000,00028
"2,000,00030
"2,000,00032
"2,000,00034
"2,000,00037
"2,000,00040
"2,000,00043
"3,000,00046
"3,000,00049
"3,000,00052
"3,000,00056
per tutte le altre somme60

Per le persone giuridiche l'aliquota d'imposta è stabilita nel 10% della sostanza imponibile.

Sulla imposta da pagarsi decorre dopo il 1° gennaio 1923 un tasso d'interesse del 6%.

L'imposta può essere pagata o in una sol volta o in tre rate annuali di pari importo.

Le obbligazioni ed i buoni di cassa della Confederazione saranno accettati a titolo di pagamento dell'imposta ad un tasso da fissarsi, quando sia provato che vennero sottoscritti direttamente dal contribuente.

Una legge federale determinerà se ed a quali condizioni potranno essere accettate a titolo di pagamento le obbligazioni dei Cantoni, dei Comuni od altri titoli-valori.

Il contribuente potrà essere costretto a dare in pagamento valori od altri beni.

Una legge federale stabilirà in quali casi potranno essere fatti pagamenti in natura e fisserà i principi di valorizzazione di detti beni.

La tassazione e la riscossione dell'imposta sono eseguite dai Cantoni sotto la sorveglianza e le direttive delle autorità federali. Le relative spese sono a carico della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni in proporzione della rispettiva compartecipazione sull'ammontare dell'imposta incassata.

L'Assemblea federale, appena accettato il presente articolo costituzionale, fissa con decreti d'urgenza le disposizioni atte ad assicurare il totale gettito d'imposta delle sostanza rappresentate da titoli-valori e ad impedire la fuga dei capitali all'estero.

Sarà ordinata la timbratura ufficiale di tutti i titoli-valori ad una data scadenza. I titoli sottratti alla timbratura non costituiranno più per i debitori alcun obbligo di pagamento.

La dichiarazione di tassazione è personale ed obbligatoria. Ogni persona giuridica o fisica è tenuta a dare qualsiasi informazione alle autorità richiedenti. Gli istituti di credito sono in special modo obbligati a sottostare a qualsiasi provvedimento di controllo che venisse loro richiesto dalle autorità di tassazione.

La legge fisserà le disposizioni in base alle quali potrà essere richiesta una revisione della tassazione.

I Cantoni ed i Comuni percepiscono ciascuno il 20% delle quote d'imposta, dei versamenti suppletori, degli interessi e delle multe prelevati nella loro giurisdizione territoriale. Il residuante 60% è devoluto alla Confederazione.

Appena prelevata questa imposta federale sulla sostanza l'articolo costituzionale che l'ha istituita cessa di avere forza legale.

Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 03.12.2024 12:08

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