Iniziativa popolare federale 'Pari diritti nell'assicurazione sociale'

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 4 cpv. 4 (nuovo)

4Donne e uomini sono equiparati nell'assicurazione sociale. Hanno diritto a prestazioni assicurative analoghe in tutti i casi di morte di un congiunto o di perdita di guadagno in seguito a vecchiaia, invalidità, malattia, infortunio, disoccupazione o adempimento di obblighi assistenziali. L'ammontare dei premi assicurativi non può essere graduato secondo il sesso.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:

Disposizioni transitorie art. 20 (nuovo)

1La legislazione dev'essere adattata alla nuova disposizione costituzionale entro l'8 marzo 2000. In tal ambito, il limite d'età delle donne per la decorrenza del diritto alle rendite dell'assicurazione vecchiaia e superstiti non può essere fissato a un livello superiore a quello in vigore al momento dell'accettazione dell'iniziativa da parte del popolo e dei Cantoni.

2Nella misura in cui le assicurazioni sociali sono finanziate mediante contributi riscossi sul reddito salariale degli assicurati, la quota a carico del lavoratore non può superare complessivamente il dieci per cento del reddito.

3Se alla data di cui al capoverso 1 l'adattamento legislativo non è avvenuto o è incompleto, con l'insorgere dell'evento assicurato gli interessati possono pretendere, se del caso mediante azione, che la Confederazione versi loro la differenza tra la prestazione assicurativa spettante loro e quella che, in situazione analoga, spetterebbe all'altro sesso.

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Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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